NOTIZIE - PERSONALE SCUOLA DOCENTI E ATA
Proroga dei contratti al 31 agosto per ATA e Docenti. Quando è possibile e quale procedura seguire?
La proroga dei contratti di supplenza fino al 31 agosto torna al centro dell’attenzione delle scuole, soprattutto in vista degli adempimenti di fine anno e dell’avvio del prossimo anno scolastico. Con la nota n. 12049 del 7 maggio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni per le proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA in scadenza al 30 giugno 2026.
Per il personale ATA, la proroga non è automatica: può essere richiesta solo in presenza di effettive esigenze di servizio. Il dirigente scolastico deve verificare che non sia possibile garantire il regolare funzionamento dell’istituto con il personale di ruolo e con i supplenti annuali già in servizio.
Le motivazioni che possono giustificare la richiesta riguardano, tra le altre, lo svolgimento degli Esami di Stato, le attività di recupero dei debiti formativi nelle scuole secondarie di secondo grado, gli adempimenti connessi all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, le procedure concorsuali in corso e, più in generale, le situazioni eccezionali che potrebbero compromettere il funzionamento dei servizi scolastici e l’ordinato avvio dell’anno successivo.
La procedura parte dalla scuola. Il dirigente scolastico deve predisporre una richiesta motivata, indicando le esigenze organizzative e di servizio che rendono necessaria la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il 30 giugno. La richiesta deve essere trasmessa all’Ufficio scolastico regionale, o all’Ufficio territoriale competente secondo le indicazioni regionali, per ottenere la prescritta autorizzazione.
Solo dopo l’autorizzazione dell’amministrazione scolastica competente, la scuola può procedere alla proroga del contratto, inserendo gli atti necessari nei sistemi ministeriali e trasmettendo il rapporto di lavoro per gli adempimenti stipendiali. Per le proroghe oltre il 30 giugno, le funzioni SIDI prevedono l’utilizzo della specifica gestione contrattuale prevista per la prosecuzione del rapporto nei casi ammessi dalla normativa.
Il personale interessato può quindi manifestare la propria disponibilità alla scuola, ma non presenta una domanda diretta al Ministero: la richiesta formale deve essere attivata dall’istituzione scolastica sulla base delle reali necessità di servizio.
Per i docenti occorre distinguere. Il contratto al 31 agosto riguarda normalmente le supplenze annuali su posto vacante e disponibile; il contratto al 30 giugno riguarda invece le supplenze fino al termine delle attività didattiche. La differenza dipende dalla natura del posto e non da una semplice richiesta del docente.
I docenti con contratto al 30 giugno impegnati negli Esami di Stato possono avere la prosecuzione del contratto fino al termine delle operazioni d’esame. In questi casi la proroga è gestita dalla scuola di servizio, anche quando l’esame si svolge materialmente in un’altra sede.
Diverso è il caso dei supplenti chiamati per scrutini o attività finali: quando non ricorrono le condizioni per una proroga continuativa, la scuola può stipulare un contratto limitato ai soli giorni necessari per le operazioni di valutazione o per gli esami.
Il personale ATA con contratto in scadenza al 30 giugno può rivolgersi alla segreteria o al dirigente scolastico per verificare se l’istituto intenda richiedere la proroga, soprattutto in presenza di carenze di organico o di attività amministrative e tecniche non rinviabili.
I docenti, invece, devono verificare la tipologia del proprio contratto e la natura del posto occupato. Se il posto è effettivamente vacante e disponibile, può essere opportuno chiedere alla scuola una verifica della corretta scadenza contrattuale. Se invece il contratto è collegato a scrutini, esami o sostituzioni temporanee, la prosecuzione sarà limitata ai giorni strettamente necessari.
In conclusione, la proroga al 31 agosto rappresenta uno strumento importante per garantire continuità e funzionalità alle scuole, ma non è generalizzata. Per il personale ATA è subordinata a richiesta motivata del dirigente scolastico e ad autorizzazione dell’Ufficio scolastico competente; per i docenti dipende dalla tipologia del posto, dall’incarico ricevuto e dagli eventuali impegni negli scrutini o negli esami.
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