NOTIZIE - PERSONALE SCUOLA DOCENTI E ATA
Docenti e ATA con tre anni di servizio Quando è possibile fare ricorso per abuso dei contratti a termine
Anni di supplenze, rinnovi continui e nessuna certezza sul futuro lavorativo: il precariato scolastico può dare diritto a una tutela giudiziaria. Ma tre anni di servizio consentono davvero di ottenere la stabilizzazione? E come si avvia il ricorso?
Per i docenti e il personale ATA delle scuole statali, la reiterazione dei contratti a tempo determinato può integrare un abuso quando viene utilizzata per soddisfare esigenze stabili dell’amministrazione..
Quando i contratti a termine diventano abusivi?
Le supplenze rispondono a esigenze legittime quando servono, ad esempio, a sostituire personale temporaneamente assente. Il problema nasce quando l’amministrazione utilizza ripetutamente contratti a termine per coprire un fabbisogno permanente.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza Mascolo del 26 novembre 2014, ha censurato un sistema che consentiva il rinnovo delle supplenze su posti vacanti e disponibili senza tempi certi per il reclutamento stabile e senza misure adeguate contro l’abuso.
Nella giurisprudenza italiana assume particolare rilievo il superamento dei 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili dell’organico di diritto. Per le supplenze sull’organico di fatto o temporanee, invece, la sola successione dei contratti non basta: occorre dimostrare concretamente un utilizzo improprio di tali incarichi.
Tre anni scolastici equivalgono a 36 mesi?
Non necessariamente. Aver lavorato in tre diversi anni scolastici non significa aver maturato 36 mesi di rapporti a termine rilevanti ai fini dell’abuso.
Tre incarichi da settembre a giugno, per esempio, non corrispondono a tre anni interi di contratto. Inoltre, il riconoscimento di un’annualità di servizio per graduatorie o concorsi risponde a criteri diversi rispetto all’accertamento dell’abusiva reiterazione.
La verifica deve quindi partire dalle date effettive dei contratti e dalla natura dei posti coperti.
Il decreto-legge n. 131/2024, convertito nella legge n. 166/2024, ha modificato l’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.
La disposizione prevede, in caso di abuso nella successione dei contratti a termine, un’indennità compresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, ferma la possibilità di provare un danno maggiore.
Il giudice considera la gravità della violazione, il numero dei contratti e la durata complessiva del rapporto. Le 24 mensilità rappresentano il limite massimo previsto dalla norma, non una somma automaticamente riconosciuta a ogni ricorrente. L’applicazione della nuova disciplina alla vicenda concreta richiede anche una verifica dei periodi interessati.
Hai lavorato per anni con contratti di supplenza?
Se sei un docente, un assistente amministrativo, un assistente tecnico o un collaboratore scolastico con ripetuti incarichi a termine, ricostruire il servizio prestato è il passaggio essenziale per capire se puoi agire.
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