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Docenti in servizio da GI: si può rinunciare alla nomina da GPS? Cosa dice la normativa
Chi sta già lavorando su una supplenza temporanea da graduatoria d’istituto può scegliere di mantenerla, rinunciando alla successiva nomina da GPS senza incorrere nelle sanzioni previste per la rinuncia. La possibilità è espressamente contemplata dall’articolo 15, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, relativa al biennio 2026/2028. Occorre però verificare la tipologia dell’incarico in corso.
Supplenza temporanea da GI: il passaggio alle GPS è una facoltà
Un docente sta sostituendo un collega assente e riceve una nomina da GPS al 30 giugno o al 31 agosto. Deve necessariamente lasciare la scuola nella quale lavora?
No. L’articolo 15, comma 3, consente al personale in servizio su una supplenza temporanea, individuata dall’articolo 2, comma 6, lettera c), di lasciarla per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche. Se il docente sceglie di mantenere il precedente incarico, la disposizione esclude le sanzioni del comma 1.
La scelta può quindi dipendere anche dalla distanza della nuova sede, dalle esigenze personali e dalla volontà di proseguire il lavoro già avviato.
Attenzione agli incarichi GI al 30 giugno o al 31 agosto
Non tutte le supplenze conferite dalle scuole sono supplenze brevi o temporanee della stessa categoria.
Per il 2026/2028, la facoltà di lasciare l’incarico per accettarne uno annuale o al 30 giugno riguarda le supplenze temporanee. Non è invece consentito lasciare un incarico già al 30 giugno o al 31 agosto ottenuto da GI, anche su spezzone, per passare a un’altra nomina. La sola provenienza dalle graduatorie d’istituto, dunque, non basta a stabilire quali possibilità abbia il docente.
Come comunicare la scelta
Sul piano operativo, è opportuno comunicare tempestivamente per iscritto all’Ufficio scolastico e alla scuola destinataria della nomina GPS la decisione di mantenere la supplenza temporanea già in corso.
Nella comunicazione è utile indicare:
- scuola di servizio e durata del contratto;
- estremi della successiva nomina GPS;
- volontà di mantenere l’incarico precedente, richiamando l’articolo 15, comma 3, dell’O.M. 27/2026.
È consigliabile allegare il contratto e conservare la ricevuta della comunicazione.
Prima di rinunciare, verifica quindi il contratto che stai svolgendo: l’eccezione prevista per chi mantiene una supplenza temporanea non deve essere confusa con una possibilità generalizzata di rifiutare qualsiasi nomina GPS senza conseguenze.
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