NOTIZIE - PERSONALE SCUOLA DOCENTI E ATA
Lavorare a Scuola ma assunti dalla Cooperativa Per i giudici valgono 6 punti come Ata e 12 come Docente
Non sempre il datore di lavoro formale coincide con il luogo in cui il lavoratore presta davvero servizio. È il caso di molti docenti e lavoratori ATA impiegati nelle scuole tramite cooperative, enti gestori o contratti atipici. Una questione che, negli ultimi anni, è finita più volte davanti ai giudici: quel servizio deve valere nelle graduatorie?
La risposta che arriva da molteplici pronunce è sempre più orientata a un principio sostanziale: ciò che conta non è soltanto chi firma il contratto, ma dove il servizio è stato effettivamente svolto e con quali mansioni.
Molti lavoratori hanno prestato attività all’interno di istituzioni scolastiche pur risultando formalmente assunti da una cooperativa o da un ente gestore. Il Ministero ha sempre escluso che a questo servizio potesse essere attribuito il relativo punteggio, ritenendolo come non svolto “alle dirette dipendenze” della scuola.
Per il personale ATA, il servizio nello stesso profilo prestato nelle scuole statali è valutato fino a 6 punti per anno scolastico, cioè 0,50 punti per mese o frazione superiore a 15 giorni,
Il punto controverso nasce quando quel servizio viene negato o ridotto solo perché il rapporto di lavoro è passato attraverso una cooperativa. In questo scenario, molteplici pronunce hanno ritenuto illegittima la decurtazione se il lavoratore dimostra di aver svolto mansioni ATA reali all’interno della scuola.
Per i docenti, il tema è altrettanto rilevante. Nelle GPS, il servizio specifico è valutato 2 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino a un massimo di 12 punti per anno scolastico; il servizio aspecifico vale invece 1 punto al mese, fino a 6 punti annui.
Il messaggio che emerge è chiaro: il lavoro svolto dentro la scuola non può essere cancellato solo per la forma giuridica del contratto.
Se una persona ha lavorato come docente su insegnamenti curricolari o di sostegno, oppure ha svolto mansioni ATA effettive e documentabili, il servizio può assumere rilievo ai fini del punteggio.
Questo non significa che ogni servizio tramite cooperativa valga sempre e comunque 6 o 12 punti. Servono elementi precisi: contratto, certificato di servizio, mansioni svolte, sede scolastica, periodo lavorato, profilo professionale, eventuale insegnamento curricolare, titolo di accesso e corrispondenza con la graduatoria in cui si chiede la valutazione.
Dietro il contenzioso c’è un tema di giustizia sostanziale. Chi lavora ogni giorno nelle segreterie, nelle aule, nei laboratori o nelle attività didattiche della scuola matura esperienza professionale concreta. Se quell’esperienza è identica, o comunque riconducibile al servizio valutabile, penalizzare il lavoratore solo perché assunto da una cooperativa rischia di creare una disparità di trattamento.
Per questo il principio affermato dai giudici può essere sintetizzato così: nelle graduatorie conta il servizio realmente svolto, non solo l’intestazione del contratto. Per ATA il riconoscimento può incidere fino a 6 punti annui nei casi di servizio pieno; per i docenti può arrivare fino a 12 punti annui nelle GPS quando il servizio è specifico e correttamente documentato.
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