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Elenchi regionali ai nastri di partenza Cambiano le regole ed i titoli di accesso
Con gli emendamenti approvati in sede di conversione del decreto PNRR, la disciplina degli elenchi regionali per il reclutamento dei docenti cambia in punti tutt’altro che marginali. Gli elenchi restano un canale residuale, utilizzabile dal 2026/27 per coprire i posti rimasti vacanti dopo le ordinarie immissioni in ruolo, ma il perimetro dei soggetti ammessi, i criteri di collocazione e il peso dei punteggi risultano ora ridefiniti in modo più preciso.
La novità più rilevante è l’allargamento della platea degli aspiranti. L’emendamento approvato consente infatti l’accesso anche agli idonei del concorso straordinario 2020, cioè a coloro che hanno superato la prova scritta della procedura di cui al decreto-legge n. 126 del 2019, convertito dalla legge n. 159 del 2019. Si tratta di una modifica sostanziale, perché inserisce nel meccanismo degli elenchi regionali una categoria che, nella formulazione precedente, restava fuori dal perimetro dell’utilizzo residuale per il ruolo.
Sul piano dei requisiti, l’accesso resta però selettivo. Possono iscriversi soltanto i candidati che abbiano partecipato a procedure concorsuali bandite dal 2020 in poi, che abbiano conseguito almeno 70/100 nella prova orale dei concorsi ordinari oppure nella prova scritta dello straordinario 2020, e che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato né di un contratto a termine finalizzato all’immissione in ruolo. La logica della norma è quindi duplice: ampliare la base dei potenziali iscritti, ma senza trasformare gli elenchi in un contenitore generalizzato di tutte le idoneità.
Il cambio più incisivo, sotto il profilo tecnico, riguarda però l’ordinamento interno degli elenchi. La novella sostituisce il riferimento al punteggio conseguito “nell’ambito di tali concorsi” con quello ottenuto nelle prove scritte e orali; in questo modo, la valutazione dei titoli viene espunta dal calcolo utile per la collocazione. La relazione illustrativa allegata al dossier parlamentare chiarisce anche la ratio dell’intervento: evitare che, a parità di procedura, candidati inseriti nello stesso elenco regionale si trovino collocati in posizioni diverse per effetto di interpretazioni difformi delle tabelle titoli da parte delle commissioni.
C’è poi un ulteriore correttivo che incide direttamente sulle priorità di scorrimento. Ciascun elenco regionale viene articolato in due sezioni: nella prima confluiscono gli aspiranti che hanno sostenuto il concorso nella stessa regione in cui chiedono l’iscrizione; nella seconda quelli che chiedono l’inserimento in una regione diversa. In altri termini, la mobilità interregionale resta possibile, ma non opera sullo stesso piano di chi concorre nella medesima regione di provenienza della procedura.
Per questo, parlare genericamente di “cambiamento dei titoli di accesso” rischia di essere impreciso. Più correttamente, gli emendamenti modificano il titolo giuridicamente utile per entrare nell’elenco e, allo stesso tempo, riducono il peso dei titoli culturali e di servizio nella formazione dell’ordine interno. Il superamento della prova scritta dello straordinario 2020 diventa infatti titolo spendibile per l’accesso all’elenco regionale, mentre i titoli restano fuori dal meccanismo di collocazione. È questa la vera torsione della norma: meno discrezionalità nella valutazione dei percorsi aggiuntivi, più centralità all’esito concorsuale.
Resta ora il passaggio attuativo. La disciplina di costituzione, funzionamento e aggiornamento degli elenchi è demandata a un decreto del Ministero dell’istruzione e del merito; sarà quel provvedimento a tradurre in istruzioni operative il nuovo impianto normativo, dopo una fase parlamentare che, con gli emendamenti approvati, ha già però fissato i punti politici e tecnici essenziali: ampliamento dell’accesso, priorità territoriale e ordinamento basato sulle prove, non sui titoli.
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