NOTIZIE - PERSONALE SCUOLA DOCENTI E ATA
Sanzioni disciplinari per docenti e personale ATA Regole, competenze e termini
Il procedimento deve partire senza indugio e, secondo l’art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto (riferimento normativo: testo modificato dal D.Lgs. 75/2017). Poi:
- il dipendente va convocato per il contraddittorio con un preavviso di almeno 20 giorni;
- il procedimento si conclude con archiviazione o sanzione entro 120 giorni dalla contestazione d’addebito.
Per le scuole va tenuto presente che il procedimento, pena la nullità, deve concludersi entro 120 giorni dalla contestazione degli addebiti.
Attenzione alle fonti datate. In rete circolano ancora note che indicano 20 giorni per la contestazione, 10 di preavviso e 60 per la conclusione (procedimenti del dirigente scolastico), oppure 40 e 120 giorni (procedimenti dell’ufficio competente). Questo era il vecchio schema a doppio binario. Le circolari degli uffici scolastici regionali successive alla riforma chiariscono che non sussiste più la precedente differenziazione dei termini tra sanzioni lievi e gravi.
Chi è competente
La competenza dipende dalla gravità della sanzione:
- Fino alla sospensione di 10 giorni: è competente il dirigente scolastico. La legge lo prevede ormai espressamente, perché il comma 9-quater dell’art. 55-bis attribuisce al responsabile della struttura con qualifica dirigenziale la competenza per le infrazioni punibili fino a dieci giorni di sospensione.
- Oltre i 10 giorni di sospensione: la competenza passa all’ufficio per i procedimenti disciplinari presso l’ufficio territoriale o regionale. Il dirigente scolastico che ha notizia di un fatto di tale gravità segnala immediatamente, e comunque entro 10 giorni, il caso all’ufficio competente, che poi procede con i propri termini (contestazione entro 30 giorni dalla ricezione degli atti).
Docenti e ATA: due regimi diversi
ATA. Hanno un codice disciplinare contrattuale, contenuto nel CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21. Le sanzioni vanno dal rimprovero verbale o scritto, passando per la multa e la sospensione fino a 10 giorni, fino al licenziamento. Il codice vale solo per il personale ATA, deve essere pubblicato sul sito della scuola. Solo per gli ATA esiste anche la determinazione concordata della sanzione, che al momento è applicabile al solo personale ATA. La proposta sospende i termini del procedimento, che riprendono a decorrere se l’altra parte non accetta.
Docenti. Manca un codice disciplinare contrattuale. La contrattualizzazione, pur prevista in più CCNL, non ha avuto successo per il disaccordo sul potere del dirigente di infliggere ai docenti la sospensione fino a 10 giorni. Per le sanzioni continuano quindi a valere gli artt. 492 e seguenti del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico della scuola). Le sanzioni previste sono:
- avvertimento scritto;
- censura;
- sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;
- sospensione da uno a sei mesi;
- utilizzazione in compiti diversi da quelli di insegnamento;
- destituzione.
Il procedimento (competenza, termini, garanzie) segue invece l’art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001.
Le garanzie del dipendente
Il procedimento ha tre fasi: contestazione scritta dell’addebito, contraddittorio e provvedimento finale. In pratica il dipendente ha diritto a:
- una contestazione scritta, specifica e tempestiva;
- il preavviso di almeno 20 giorni per presentarsi;
- farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un legale;
- un rinvio del termine a difesa per grave impedimento, con corrispondente proroga del termine finale.
La contestazione generica, tardiva o fuori termine è il vizio più frequente nei contenziosi. I termini restano il primo punto da verificare in qualsiasi impugnazione.
Una nota di cautela
La materia ha un doppio livello normativo (legge, CCNL, Testo Unico) e interventi frequenti. Prima di usare questo testo in un caso concreto, controllate il testo vigente dell’art. 55-bis e, per i profili sulla perentorietà dei termini e sulle conseguenze della loro violazione, la giurisprudenza aggiornata. Non sono un avvocato e questo articolo non sostituisce una consulenza legale.
Se volete, posso rielaborarlo in un formato diverso (taglio sindacale, scheda operativa per dirigenti, FAQ) o aggiungere un approfondimento su un punto specifico, per esempio la sospensione cautelare o il rapporto con il procedimento penale
Per informazioni invia un'email all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
📞 Oppure contattaci ai numeri: 800864918 – 3888611942 – 3273628549 – 3894395607
I nostri responsabili restano a disposizione per fornire i chiarimenti richiesti.







