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Domande Graduatorie GPS Quali sono i docenti a rischio depennamento
L’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2026/2027 e 2027/2028, disciplinato dall’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, ha riacceso una delle paure più forti tra i precari della scuola: il depennamento. Il tema, però, va letto con precisione, perché nel linguaggio comune si parla spesso di “cancellazione” anche quando la norma prevede effetti diversi, come l’esclusione da una graduatoria, la perdita del diritto a specifiche supplenze o il depennamento automatico da una determinata fascia.
Il primo gruppo di docenti realmente a rischio è quello già inserito nelle GPS del biennio 2024/2025-2025/2026 che non presenta né la domanda di aggiornamento, trasferimento o permanenza né la successiva istanza informatizzata per il conferimento delle supplenze, la cosiddetta procedura delle “150 preferenze”, per l’anno scolastico 2026/2027. In questo caso l’effetto è chiaro: scatta l’esclusione dalle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto per l’intero biennio 2026/2027-2027/2028.
Su questo punto serve però evitare allarmismi. Il semplice mancato aggiornamento della domanda non coincide automaticamente con un depennamento immediato. Per chi era già inserito nelle GPS l’effetto espulsivo pieno si concretizza se alla mancata domanda di aggiornamento si aggiunge anche la mancata presentazione della domanda estiva per gli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche. In altre parole, l’assenza da entrambe le procedure viene letta come mancato interesse a permanere nel sistema.
Un secondo fronte molto delicato riguarda le dichiarazioni rese in domanda. Dopo la pubblicazione delle graduatorie, la scuola nella quale il docente stipula il primo contratto deve avviare i controlli sulle dichiarazioni presentate. Se emergono difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti, l’ufficio scolastico procede alla rettifica del punteggio oppure all’esclusione dalle graduatorie. Non solo: il servizio eventualmente prestato sulla base di dichiarazioni non corrispondenti al vero viene considerato “di fatto e non di diritto”, quindi non vale né per il punteggio né per l’anzianità di servizio, restando ferma anche l’eventuale responsabilità penale.
C’è poi un caso particolare che riguarda gli elenchi aggiuntivi. I docenti che conseguiranno abilitazione o specializzazione dopo il 30 giugno 2026 potranno chiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi per il 2027/2028. Per chi è già inserito in seconda fascia GPS, però, questo passaggio comporta un effetto automatico preciso: l’inserimento nell’elenco aggiuntivo determina il depennamento dalla seconda fascia GPS per la corrispondente classe di concorso o tipologia di posto. Non si tratta, quindi, di una sanzione, ma di una sostituzione della posizione precedente con quella nuova.
Esistono poi ipotesi di depennamento vero e proprio collegate alla posizione giuridica del docente. Sono depennati da GaE, GPS e graduatorie di istituto coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, licenziati per giusta causa o giustificato motivo, oppure dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo conseguito mediante documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Diverso il caso di chi sia stato dispensato dal servizio per mancato superamento del periodo di prova o per incapacità didattica: in questa ipotesi l’esclusione opera solo per la specifica classe di concorso o tipologia di posto interessata.
Accanto al depennamento, l’ordinanza prevede anche un sistema di sanzioni molto pesante per chi rinuncia o abbandona l’incarico. Per le supplenze conferite da GPS, la rinuncia all’assegnazione o la mancata presa di servizio entro il termine fissato comportano la perdita della possibilità di ottenere supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche da GaE, GPS, graduatorie di istituto e interpello per tutto il periodo di vigenza delle graduatorie. L’abbandono del servizio è ancora più grave: fa perdere la possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, comprese quelle brevi, per l’intero biennio.
Per le graduatorie di istituto, invece, la rinuncia ha effetti più circoscritti ma comunque rilevanti: su posto comune o di sostegno può far perdere, per l’anno scolastico di riferimento, la possibilità di ricevere ulteriori supplenze dalla specifica graduatoria di istituto; la mancata risposta a una proposta di contratto nei termini previsti equivale a rinuncia esplicita. Anche qui, però, l’abbandono del servizio porta a una sanzione massima, con perdita della possibilità di conseguire qualsiasi supplenza per tutto il periodo di validità delle graduatorie. Resta salva una sola importante eccezione: il docente in servizio su supplenza breve può lasciarla per accettare una supplenza annuale o fino al 30 giugno senza subire effetti sanzionatori.
La conclusione, quindi, è netta: i docenti più esposti sono soprattutto quelli che restano fuori sia dall’aggiornamento sia dalla procedura annuale delle preferenze, chi presenta titoli non corretti o non posseduti, chi entra negli elenchi aggiuntivi partendo dalla seconda fascia e chi incorre in gravi cause ostative o disciplinari. A questi si aggiungono i docenti che, dopo avere ottenuto un incarico, rinunciano o abbandonano il servizio, anche se in questo caso spesso è più corretto parlare di sanzione che di depennamento tecnico. La vera tutela, oggi, passa da tre parole chiave: attenzione, correttezza e rispetto delle scadenze.
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