NOTIZIE - PERSONALE SCUOLA DOCENTI E ATA
Convocazioni da graduatorie d’istituto Sono obbligato a rispondere? Ecco le sanzioni
Ignorare una convocazione può avere conseguenze sulle successive supplenze. Le regole, però, cambiano tra docenti e personale ATA.
Arriva una convocazione dalla scuola, ma la supplenza non interessa: basta non rispondere? Prima di lasciar scadere il termine, occorre verificare la procedura utilizzata e la propria situazione.
Per le graduatorie d’istituto, infatti, il silenzio non ha sempre gli stessi effetti.
Docenti: non rispondere può equivalere a rinunciare
L’articolo 15 dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, relativa al biennio 2026/2027–2027/2028, equipara alla rinuncia esplicita la mancata risposta entro i termini a una proposta contrattuale effettivamente pervenuta al destinatario.
Non esiste quindi un obbligo di accettare ogni incarico, ma ignorare la convocazione non permette di evitare le conseguenze della rinuncia. Anche non prendere servizio dopo aver accettato equivale a rinunciare.
Quali possibilità si perdono?
Per il docente che non abbia già accettato un’altra supplenza, le conseguenze sono queste:

La sanzione riguarda la specifica graduatoria d’istituto, senza determinare, per questa sola rinuncia, un’esclusione generale da tutte le scuole o dalle GPS. La disposizione comprende anche la rinuncia a proroga o conferma.
Se ho già accettato un’altra supplenza?
La sanzione per rinuncia da GI è prevista per chi non abbia già fornito accettazione per un’altra supplenza. È opportuno comunicare alla scuola l’accettazione già intervenuta, conservandone la prova.
Personale ATA: la rinuncia da GI non comporta sanzioni
Per gli ATA il riferimento è l’articolo 7 del D.M. n. 430/2000: la rinuncia a una proposta contrattuale da graduatoria di circolo o d’istituto, oppure alla sua proroga o conferma, non comporta effetti sanzionatori.
Pertanto, non rispondere a una convocazione ATA da GI non determina la perdita delle successive convocazioni per effetto della rinuncia. Rispondere resta comunque utile per consentire alla segreteria di procedere rapidamente.
Attenzione: abbandonare il servizio è diverso
L’abbandono di una supplenza già iniziata comporta conseguenze più gravi:
- Docenti: perdita delle supplenze di ogni tipologia, classe di concorso e grado per l’intero periodo di validità delle graduatorie.
- ATA: perdita di qualsiasi supplenza, sia da graduatorie provinciali sia d’istituto, per l’anno scolastico in corso.
Restano ferme le possibilità di lasciare un incarico espressamente consentite dalla normativa.
Cosa controllare prima di rispondere
Leggere con attenzione scadenza, durata, ore e sede dell’incarico; verificare se si tratta di una convocazione da GI, di una nomina provinciale o di un interpello; conservare la comunicazione e la risposta inviata.
Per i docenti, rispondere “non sono disponibile” costituisce comunque una rinuncia: rende chiara la propria scelta, ma non elimina l’eventuale sanzione. In presenza di errori nella convocazione o problemi di recapito, è opportuno segnalarli subito per iscritto alla scuola.
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