NOTIZIE - PERSONALE SCUOLA DOCENTI E ATA
Caos nelle graduatorie Ata Il congedo biennale non è più valutabile. Al via i ricorsi
Il Ministero esclude il periodo di congedo straordinario dal punteggio delle graduatorie ATA 24 mesi. Dopo anni di interpretazioni contrastanti, migliaia di lavoratori rischiano di perdere punti e perfino il requisito di accesso. AssetScuola avvia le verifiche per le azioni di tutela.
Nuovo fronte di contenzioso per il personale ATA.
Al centro della questione c’è questa volta il congedo straordinario biennale utilizzato per assistere un familiare con disabilità grave, previsto dall’articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001.
Un periodo retribuito e tutelato dall’ordinamento che, secondo l’orientamento oggi sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, non può essere considerato servizio utile ai fini del punteggio nelle graduatorie permanenti ATA cosiddette “24 mesi”.
Una posizione destinata ad avere conseguenze molto pesanti: la sottrazione di mesi, e in alcuni casi di anni, può determinare non soltanto una diminuzione del punteggio, ma anche la perdita della posizione precedentemente occupata o, nelle situazioni più gravi, il mancato raggiungimento del requisito necessario per l’accesso alla graduatoria.
La posizione del Ministero arriva in Parlamento
Il caso è arrivato direttamente alla Camera dei deputati.
Il 28 luglio 2026, nel corso della Commissione Cultura, è stata discussa l’interrogazione n. 5-05675, avente ad oggetto proprio il riconoscimento, nelle graduatorie permanenti ATA, dei periodi di congedo straordinario fruiti per assistere familiari con disabilità grave.
La risposta fornita dal Governo attraverso il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti è stata netta: secondo l’attuale interpretazione ministeriale, il congedo biennale non risulta valutabile nella procedura ATA 24 mesi e un diverso riconoscimento richiederebbe uno specifico intervento normativo.
Ed è proprio questo chiarimento ad aver fatto esplodere il problema.
Perché si parla di “caos” nelle graduatorie ATA?
Perché negli ultimi anni la questione è stata tutt’altro che pacifica.
Già durante l’informativa relativa alle graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 2026/2027 era stata denunciata una forte disomogeneità tra gli Ambiti territoriali: in alcune province il periodo veniva riconosciuto, mentre in altre veniva escluso.
Il risultato è oggi paradossale: lavoratori che si trovano nella medesima situazione giuridica possono aver ricevuto negli anni valutazioni differenti.
Da qui il rischio di graduatorie costruite sulla base di criteri non uniformi.
Il congedo è retribuito, ma il servizio non viene riconosciuto
Il congedo straordinario previsto dall’articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001 rappresenta una delle principali forme di tutela riconosciute al lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave.
Il dipendente, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, può assentarsi dal lavoro continuando a beneficiare della tutela economica e previdenziale prevista dalla normativa.
Il nodo nasce tuttavia dalla qualificazione di quel periodo ai fini dell’anzianità di servizio utilizzabile nelle procedure selettive.
La posizione restrittiva richiamata dal Ministero si fonda anche sul rinvio operato dalla normativa all’articolo 4, comma 2, della legge n. 53/2000 e sulla distinzione tra periodo coperto sotto il profilo previdenziale e periodo di servizio effettivamente prestato.
Secondo tale ricostruzione, dunque, il fatto che il lavoratore mantenga una copertura economica e previdenziale non comporterebbe automaticamente il diritto a utilizzare lo stesso periodo per incrementare il punteggio nelle graduatorie ATA.
Ed è proprio su questo punto che si apre il possibile contenzioso.
L’articolo 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce espressamente alcuni effetti del congedo, prevedendo in particolare la mancata maturazione di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
Proprio sull'interpretazione complessiva di questa disposizione e sul suo coordinamento con le altre norme si sono sviluppate negli anni tesi giuridiche differenti circa la possibilità di riconoscere il periodo nelle graduatorie ATA.
A ciò si aggiunge un altro elemento rilevante: il congedo nasce per garantire l'assistenza a una persona con disabilità grave e costituisce l'esercizio di un diritto specificamente tutelato dall’ordinamento.
Occorrerà quindi verificare se sia legittimo che l’esercizio di tale diritto possa tradursi, in concreto, in una penalizzazione così pesante nell’accesso al lavoro e nella posizione occupata nelle graduatorie.
Il rischio: perdere anni di punteggio
Le conseguenze possono essere enormi.
Si pensi a un collaboratore scolastico o a un assistente amministrativo che, durante un contratto di lavoro, abbia fruito per molti mesi del congedo straordinario per assistere un familiare.
Se quel periodo viene eliminato dal servizio valutabile, il lavoratore potrebbe:
- perdere diversi punti in graduatoria;
- essere superato da numerosi candidati;
- vedersi rettificare una graduatoria già pubblicata;
- perdere la possibilità di ottenere una supplenza;
- vedere compromessa un’immissione in ruolo;
- in determinati casi, non raggiungere più il requisito di servizio necessario per l'inserimento nelle graduatorie permanenti ATA.
Non si tratta quindi di una questione meramente teorica, ma di un problema che può incidere direttamente sulla carriera e sulle possibilità occupazionali di migliaia di lavoratori.
AssetScuola: al via le verifiche per i ricorsi
Alla luce delle numerose segnalazioni ricevute e della situazione di evidente incertezza che si è determinata, AssetScuola ritiene necessario verificare i singoli casi ai fini dell’eventuale avvio delle opportune azioni di tutela.
Particolare attenzione dovrà essere riservata a coloro ai quali l’Amministrazione abbia:
decurtato il punteggio relativo al congedo biennale; escluso il relativo servizio dal computo dei 24 mesi; modificato la posizione in graduatoria; disposto una rettifica peggiorativa o determinato la perdita di una possibilità di assunzione o supplenza.
Non esiste naturalmente un automatismo tra contestazione e accoglimento del ricorso: ogni posizione dovrà essere esaminata sulla base della documentazione individuale, della graduatoria interessata e del provvedimento adottato dall’Amministrazione.
Ma proprio la successione di interpretazioni non uniformi, le differenti applicazioni territoriali e la particolare natura del diritto esercitato dal lavoratore rendono la questione meritevole di un approfondito vaglio giudiziario.
Chi ha subito una decurtazione dovrebbe conservare immediatamente:
la domanda presentata per le graduatorie ATA 24 mesi, i contratti di lavoro interessati, il decreto di concessione del congedo straordinario, il certificato di servizio, la graduatoria precedente e quella attuale, gli eventuali decreti di rettifica o esclusione e ogni comunicazione ricevuta dall’Ufficio scolastico.
Questi documenti saranno fondamentali per ricostruire esattamente il servizio dichiarato e quantificare il punteggio eventualmente sottratto.
Il punto centrale resta uno: può un lavoratore essere pesantemente penalizzato in graduatoria per avere esercitato un diritto riconosciuto dalla legge allo scopo di assistere un familiare con disabilità grave?
Il Ministero ha espresso il proprio orientamento. Le organizzazioni sindacali hanno già contestato la disomogeneità delle applicazioni territoriali e continuano a chiedere il riconoscimento del periodo.
Adesso la partita potrebbe spostarsi nelle aule giudiziarie.
AssetScuola seguirà la vicenda e avvierà le opportune iniziative di tutela per i lavoratori ATA penalizzati dalla mancata valutazione del congedo biennale, previa verifica dei requisiti e della singola posizione.
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