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L’esclusione dalle GPS senza soccorso istruttorio è illegittima Al via i ricorsi
L’esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze non può trasformarsi in una sanzione automatica ogni volta che l’aspirante docente abbia commesso un errore materiale, una incompletezza documentale o una dichiarazione non perfettamente formulata. In questi casi, prima di adottare un provvedimento espulsivo, l’Amministrazione è tenuta a valutare la possibilità di attivare il soccorso istruttorio, consentendo al candidato di chiarire, rettificare o integrare quanto già dichiarato.
Il principio trova fondamento nell’art. 6 della legge n. 241/1990, che attribuisce al responsabile del procedimento il potere di chiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di istanze erronee o incomplete e l’esibizione di documenti utili all’istruttoria.
Le GPS sono graduatorie decisive per l’attribuzione delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. L’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 disciplina l’aggiornamento e il rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2026/2028; le domande sono state previste in modalità telematica e gli aspiranti sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti.
Proprio perché si tratta di procedure informatizzate, massive e caratterizzate da moduli telematici complessi, l’errore del candidato non può essere valutato in modo meramente formalistico. Se il requisito esiste, è stato posseduto nei termini e risulta comunque ricostruibile dagli atti, l’esclusione immediata rischia di violare i principi di buon andamento, proporzionalità, leale collaborazione e massima partecipazione.
Sono contestabili, in particolare, i provvedimenti di esclusione fondati su errori materiali, dati incompleti, allegazioni carenti, incongruenze documentali o dichiarazioni che l’Amministrazione avrebbe potuto chiarire mediante una semplice richiesta istruttoria.
Il soccorso istruttorio non serve a creare un requisito inesistente né a consentire l’inserimento tardivo di titoli mai posseduti o mai dichiarati. Serve, invece, a evitare che un docente venga escluso per un’irregolarità sanabile, quando l’Amministrazione avrebbe potuto verificare la situazione reale attraverso un’integrazione o un chiarimento.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte riconosciuto la portata generale dell’istituto, anche nelle procedure selettive, con il limite del rispetto della par condicio. Nei concorsi e nelle procedure comparative, infatti, il soccorso istruttorio è ammissibile quando non attribuisce al candidato un vantaggio indebito, ma consente soltanto di correggere o chiarire elementi già presenti o comunque verificabili.
L’esclusione dalle GPS incide direttamente sulla possibilità di ottenere incarichi di supplenza e, quindi, sul diritto al lavoro del docente precario. Per questo motivo, il provvedimento espulsivo deve essere motivato, proporzionato e preceduto da un’istruttoria adeguata.
Quando l’Amministrazione dispone l’esclusione senza aver prima consentito al docente di chiarire la propria posizione, il provvedimento può risultare illegittimo. L’illegittimità è ancora più evidente quando l’errore riguarda un aspetto facilmente verificabile, come il titolo di accesso, la classe di concorso, la fascia di inserimento, il servizio dichiarato o altra documentazione già nella disponibilità dell’interessato.
I docenti esclusi dalle GPS senza preventiva attivazione del soccorso istruttorio possono valutare la proposizione di ricorso per ottenere il reinserimento in graduatoria, la rivalutazione della domanda e, nei casi urgenti, un provvedimento cautelare che consenta di non perdere le opportunità di nomina.
La giurisdizione sulle controversie relative all’inclusione, al depennamento o alla gestione delle GPS è generalmente ricondotta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, come confermato anche dal Consiglio di Stato in materia di depennamento dalle graduatorie provinciali per le supplenze.
Chi ha ricevuto un provvedimento di esclusione deve quindi agire tempestivamente, raccogliendo la domanda presentata, le ricevute telematiche, il decreto di esclusione, i titoli posseduti, eventuali comunicazioni dell’Ufficio scolastico e ogni documento utile a dimostrare che l’errore era sanabile.
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