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Continuità sul Sostegno Quando scatta il diritto ad avere l’incarico?
La continuità didattica sul sostegno è uno dei temi più delicati della scuola italiana: riguarda il diritto allo studio degli alunni con disabilità, la stabilità della relazione educativa e, allo stesso tempo, le regole pubbliche di assegnazione delle supplenze. La domanda centrale è semplice: quando un docente di sostegno può dire di avere diritto alla conferma dell’incarico?
La risposta, però, non è automatica: la richiesta della famiglia non basta da sola. La conferma può avvenire solo quando si realizza una serie di condizioni previste dalla normativa e verificate dall’amministrazione scolastica.
La base della disciplina è l’articolo 14 del decreto legislativo n. 66/2017, come modificato dalle norme successive. La continuità educativa e didattica per gli alunni con disabilità è collegata al PEI, al Piano per l’inclusione e al personale della scuola. La norma prevede che, su richiesta della famiglia e dopo valutazione dell’interesse dell’alunno da parte del dirigente scolastico, al docente di sostegno possa essere proposta la conferma sul medesimo posto, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato. Tuttavia, restano fermi tre limiti essenziali: disponibilità del posto, svolgimento preventivo delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e accertamento del diritto alla nomina del docente interessato.
La procedura, introdotta per il 2025/2026 dal D.M. n. 32/2025, è stata poi estesa anche agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 dal Decreto Scuola n. 127/2025, come risulta dalla modifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Per il biennio 2026/2028, l’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 disciplina le modalità operative della tutela della continuità didattica sui posti di sostegno.
Il primo passaggio è la richiesta della famiglia dell’alunno con disabilità. Per l’a.s. 2026/2027, la procedura prevede che entro il 31 maggio il dirigente scolastico acquisisca l’eventuale richiesta dei genitori.
Questo significa che la famiglia può chiedere la conferma del docente che ha seguito l’alunno nell’anno scolastico in corso. Ma la richiesta non produce, da sola, un diritto immediato del docente all’incarico. È un presupposto necessario, non sufficiente.
Il dirigente scolastico deve valutare se la conferma sia effettivamente coerente con l’interesse dell’alunno, anche sentendo il GLO. Entro il 15 giugno, dopo la valutazione positiva e dopo aver acquisito il consenso del docente, il dirigente informa la famiglia e attiva i successivi passaggi amministrativi.
Anche il docente deve manifestare il proprio consenso alla conferma. Tuttavia, nella prima fase questo consenso non è ancora una nomina definitiva. Serve a verificare che il docente sia interessato alla continuità, ma la scelta diventa realmente vincolante solo quando il docente presenta l’istanza POLIS per le supplenze e indica la propria volontà rispetto alla conferma.
Questo passaggio è importante: il docente che vuole essere confermato deve comunque partecipare correttamente alla procedura informatizzata, perché l’Ufficio scolastico deve poter verificare la sua “nominabilità”. Se il docente non compila la domanda necessaria per le supplenze, non può ottenere né la conferma né una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Il diritto alla conferma scatta solo quando l’Ufficio scolastico accerta che il docente ha diritto alla nomina sul posto disponibile.
In pratica, devono coesistere tutte queste condizioni:
- la famiglia deve aver richiesto la continuità;
- il dirigente scolastico deve aver valutato positivamente l’interesse dell’alunno;
- il docente deve aver espresso consenso e poi confermato la scelta nella domanda POLIS;
- il posto deve essere ancora disponibile dopo le operazioni del personale a tempo indeterminato;
- il docente deve rientrare tra i soggetti che hanno titolo alla nomina;
- l’Ufficio scolastico deve formalizzare la conferma.
Il punto decisivo è proprio questo: la precedenza del docente confermabile opera rispetto agli altri supplenti, ma non supera le operazioni del personale di ruolo e non elimina la necessità di verificare il diritto alla nomina. La norma parla infatti di “precedenza assoluta” per il docente confermato, ma “fermi restando” la disponibilità del posto, le operazioni del personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina.
Per l’a.s. 2026/2027, possono accedere alla conferma i docenti di sostegno a tempo determinato che rientrano nelle categorie previste dalla normativa. Sono inclusi i docenti specializzati sullo specifico grado, individuati tramite GAE, GPS, graduatorie d’istituto, scuole viciniori o interpello. Possono rientrare anche alcune categorie di docenti non specializzati, ma solo nei casi indicati dalla disciplina: ad esempio docenti in seconda fascia GPS sostegno individuati a livello provinciale, oppure docenti individuati da scorrimento incrociato di graduatorie provinciali. Sono invece esclusi, secondo le indicazioni operative richiamate, i non specializzati nominati da graduatorie d’istituto o interpello.
La continuità sul sostegno non introduce una chiamata diretta da parte della famiglia. La famiglia può chiedere la conferma, ma non attribuisce direttamente l’incarico. La scuola valuta, il docente accetta o rifiuta, l’Ufficio scolastico verifica e dispone.
Per questo è più corretto parlare di procedura di conferma condizionata, non di diritto automatico. Il diritto all’incarico nasce soltanto alla fine del percorso, quando tutti i requisiti sono verificati e l’amministrazione accerta che quel docente può essere nominato su quel posto.
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