NOTIZIE - PERSONALE SCUOLA DOCENTI E ATA
Personale docente e ATA in servizio dopo i 67 anni Chi può restare, come fare domanda e quali termini rispettare
La scadenza è vicina: per le cessazioni con decorrenza 1° settembre 2027 il termine è il 21 ottobre 2026, cioè tra pochi giorni. Vale anche per chi vuole restare in servizio oltre l’età pensionabile.
Il quadro normativo
Per le cessazioni dal 1° settembre 2027 le regole sono fissate dal decreto ministeriale n. 193 del 23 settembre 2026 e dalla circolare n. 24818 del giorno successivo. Nel comparto scuola la data di uscita è unica, il 1° settembre, anche se i requisiti si maturano durante l’anno.
Il collocamento a riposo d’ufficio scatta al raggiungimento del limite ordinamentale. Nel 2027 la pensione di vecchiaia richiede 67 anni e 1 mese di età e almeno 20 anni di contributi. Da qui derivano due situazioni:
- Chi compie 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027 (con 20 anni di contributi) viene collocato a riposo d’ufficio.
- Chi li compie tra settembre e dicembre 2027 può cessare dal 1° settembre solo se lo chiede, altrimenti prosegue il servizio.
Il trattenimento “classico” non esiste più
La possibilità di restare in servizio due anni oltre l’età pensionabile è stata abolita. Restano però alcune eccezioni, richiamate dalla circolare per il 2027. Sono due.
- Permanenza per raggiungere i 20 anni di contributi
È il caso più frequente. Nel 2027 restano in servizio coloro che hanno compiuto 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027 ma non hanno ancora 20 anni di anzianità contributiva, purché non abbiano presentato domanda di cessazione tramite POLIS.
Un esempio chiarisce il meccanismo. Un collaboratore scolastico con 18 anni di contributi a 67 anni può chiedere di restare finché non completa i 20. Secondo le guide di settore, la permanenza arriva al massimo fino ai 71 anni. Se in quel limite il requisito non si raggiunge, l’amministrazione deve respingere la domanda. Per chi rientra interamente nel sistema contributivo, la pensione di vecchiaia a 71 anni richiede soli 5 anni di contributi, senza il vincolo dei 20.
- Progetti didattici internazionali
Il personale impegnato in progetti didattici internazionali innovativi e riconosciuti, in lingua straniera e nell’ambito di accordi con scuole o università estere può chiedere, una volta raggiunti i requisiti pensionistici, il trattenimento retribuito per un massimo di tre anni, per garantire la continuità delle attività.
Come si presenta la domanda
Le domande di permanenza e di trattenimento non passano da POLIS. La piattaforma serve solo per le dimissioni. Le istanze di trattenimento vanno presentate in formato analogico o digitale, al di fuori di POLIS. Anche per le istanze di permanenza finalizzate al minimo contributivo il DM 193/2026 fissa il termine al 21 ottobre 2026, ma la circolare non le inserisce tra quelle POLIS.
Il destinatario va verificato nella circolare e nella nota del proprio Ufficio scolastico regionale. Le fonti degli anni scorsi non coincidono: alcune indicano l’ufficio territoriale, altre il dirigente scolastico.
Le date da ricordare
- 25 settembre 2026: apertura delle istanze.
- 21 ottobre 2026: termine per docenti, educatori e ATA. Questo vale per le dimissioni, per la revoca di una domanda già inviata (sempre entro il 21 ottobre, tramite POLIS) e per le domande di permanenza o trattenimento. Dopo tale data non potranno essere disposte cessazioni dal servizio.
- 21 aprile 2027: termine entro cui l’INPS dovrà fornire il riscontro al Ministero sul diritto a pensione.
- 1° settembre 2027: decorrenza delle cessazioni.
I dirigenti scolastici hanno un calendario diverso, con scadenza al 1° marzo 2027.
Errori da evitare
- Aspettare l’ultimo giorno. Il termine del 21 ottobre è perentorio.
- Confondere la domanda al Ministero con quella all’INPS. La domanda su POLIS riguarda solo la cessazione dal servizio: per la pensione serve una domanda separata all’INPS.
- Non verificare la posizione contributiva. Prima di decidere conviene controllare l’estratto conto INPS. Periodi riscattabili, ricongiunzioni o contributi mancanti possono cambiare il quadro e dire se serve la permanenza.
- Inviare per errore la domanda di cessazione. Chi vuole restare e la presenta su POLIS perde la possibilità di permanere. Si può revocare, ma solo entro il 21 ottobre.
Dopo i 67 anni (67 e 1 mese nel 2027) si resta in servizio solo in due casi. Il primo è la mancanza dei 20 anni di contributi, con permanenza fino al requisito e comunque non oltre i 71 anni. Il secondo è la partecipazione a progetti internazionali, con trattenimento fino a tre anni. In entrambi i casi la domanda va presentata entro il 21 ottobre 2026, fuori da POLIS.
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