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Servizio come Ata svolto in regime di congedo biennale Il servizio vale nelle graduatorie?
Il congedo straordinario per assistere un familiare con disabilità grave è retribuito e coperto da contribuzione figurativa. Questo, però, non significa che il periodo attribuisca automaticamente punteggio nelle graduatorie ATA. Per le graduatorie permanenti dei cosiddetti 24 mesi, l’attuale posizione del Ministero è negativa.
Che cosa prevede il congedo biennale
Il congedo straordinario è disciplinato dall’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001. Consente al lavoratore che ne ha diritto di assentarsi per assistere un familiare con disabilità grave, entro il limite complessivo previsto dalla legge. Durante il congedo spettano un’indennità e la contribuzione figurativa; il periodo, invece, non fa maturare ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto.
Occorre quindi distinguere tre aspetti: la permanenza del rapporto di lavoro, la tutela previdenziale e la valutazione del servizio per una graduatoria. Le regole che proteggono i primi due aspetti non risolvono, da sole, la questione del punteggio.
Cosa accade nelle graduatorie ATA dei 24 mesi?
Il 28 luglio 2026 la questione è stata portata alla Commissione Cultura della Camera con l’interrogazione n. 5-05675, dedicata al riconoscimento del congedo straordinario nelle graduatorie permanenti ATA. Nella risposta illustrata dal Governo, l’interpretazione ministeriale è stata quella di non valutare il periodo di congedo come servizio utile nella procedura dei 24 mesi; per riconoscerlo espressamente sarebbe necessario un intervento normativo.
La conseguenza può incidere su due piani: il requisito di servizio richiesto per accedere alla graduatoria e il punteggio attribuito ai servizi dichiarati. Chi si trova vicino alla soglia dei 24 mesi deve prestare particolare attenzione al conteggio dei periodi effettivamente riconosciuti.
«Ho un contratto durante il congedo»: perché il punteggio può essere escluso?
Il contratto può restare in essere mentre il dipendente fruisce legittimamente del congedo. La contestazione riguarda il diverso quesito se quei giorni di assenza possano essere conteggiati come servizio valutabile ai fini della specifica graduatoria.
L’articolo 42, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 151/2001 rinvia, per quanto non espressamente previsto, all’articolo 4, comma 2, della legge n. 53/2000, che esclude il computo del congedo nell’anzianità di servizio. La disciplina della contribuzione figurativa prevista per il congedo straordinario resta distinta: avere copertura contributiva non equivale a ottenere punti in graduatoria.
Vale la stessa risposta per ogni graduatoria ATA?
Non è prudente estendere automaticamente la risposta a tutte le procedure. Il chiarimento parlamentare riguarda le graduatorie permanenti ATA dei 24 mesi. Per la terza fascia, la mobilità o altre selezioni occorre esaminare il relativo bando e le specifiche tabelle di valutazione. Per la terza fascia, il riferimento è il D.M. n. 89 del 21 maggio 2024, con i suoi allegati.
Cosa fare se il servizio è stato decurtato?
Il lavoratore dovrebbe verificare quali date siano state escluse, se la decurtazione riguardi il requisito di accesso, il punteggio o entrambi, e quale motivazione sia stata indicata dall’Ufficio scolastico. Sono utili il contratto, il provvedimento di concessione del congedo, il certificato di servizio, la domanda presentata e gli eventuali decreti di rettifica o esclusione.
In sintesi: per le graduatorie ATA dei 24 mesi, secondo l’attuale interpretazione ministeriale, il congedo biennale per assistenza non viene valutato come servizio utile. La tutela economica e contributiva del lavoratore resta una questione distinta. Ogni decurtazione va comunque verificata sui documenti e sulle regole della procedura interessata.
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