NOTIZIE - PERSONALE SCUOLA DOCENTI E ATA
Bonus Renzi per Docenti e Ata Perché è fondamentale toglierlo se non si hanno i requisiti
Il cosiddetto “Bonus Renzi” continua a comparire nei cedolini di molti lavoratori della scuola. La denominazione, tuttavia, non è più tecnicamente corretta: oggi si parla di trattamento integrativo, una somma che può raggiungere 1.200 euro annui, generalmente erogata in busta paga in quote mensili.
Per Docenti e personale ATA è fondamentale verificare con attenzione la propria situazione reddituale. Il beneficio, infatti, viene spesso riconosciuto sulla base del reddito presunto conosciuto da NoiPA, ma il diritto effettivo può essere determinato soltanto considerando tutti i redditi percepiti durante l’anno.
Se i requisiti non sono rispettati, le somme ricevute devono essere restituite attraverso il conguaglio fiscale o la dichiarazione dei redditi.
Il trattamento integrativo ha sostituito, dal 1° luglio 2020, il precedente Bonus Renzi da 80 euro mensili. L’importo massimo è pari a 1.200 euro all’anno, corrispondenti indicativamente a 100 euro mensili.
Il beneficio non spetta indistintamente a tutti i lavoratori dipendenti. Il suo riconoscimento dipende dal reddito complessivo e dalla situazione fiscale personale, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020, nel testo vigente.
In linea generale:
- con un reddito complessivo fino a 15.000 euro, il trattamento può spettare nella misura massima di 1.200 euro, purché l’imposta lorda sia superiore alla detrazione da lavoro dipendente, diminuita di 75 euro e rapportata al periodo lavorato;
- con un reddito superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro, il beneficio può spettare soltanto in particolari condizioni, quando determinate detrazioni risultano superiori all’imposta lorda;
- oltre 28.000 euro di reddito complessivo, il trattamento integrativo non spetta.
Non basta, quindi, guardare lo stipendio mensile o la retribuzione corrisposta dalla scuola: occorre valutare il reddito complessivo dell’intero anno.
Il problema interessa soprattutto il personale precario, i supplenti brevi e coloro che, nel corso dello stesso anno, ricevono compensi da soggetti differenti.
NoiPA applica il trattamento sulla base delle informazioni stipendiali disponibili. Il sistema, però, potrebbe non conoscere immediatamente eventuali altri redditi del dipendente.
Il rischio di un’erogazione non dovuta aumenta quando il lavoratore percepisce:
- stipendi da più scuole o da differenti amministrazioni;
- compensi derivanti da un altro rapporto di lavoro;
- indennità NASpI erogata dall’INPS;
- redditi da collaborazioni o attività professionali;
- arretrati relativi ad annualità o rapporti precedenti;
- altri redditi rilevanti ai fini IRPEF;
- retribuzioni corrisposte in parte da NoiPA e in parte direttamente da un’istituzione scolastica.
Una situazione ricorrente riguarda il supplente che, durante lo stesso anno, percepisce prima la NASpI e successivamente lo stipendio dalla scuola. Sia l’INPS sia NoiPA potrebbero riconoscere il trattamento integrativo sulla base dei dati in loro possesso. Alla fine dell’anno, sommando tutti i redditi e tutte le somme ricevute, potrebbe emergere che il beneficio non spettava o spettava soltanto in misura ridotta.
Il trattamento integrativo non è un bonus definitivamente acquisito nel momento in cui viene inserito nel cedolino. Si tratta di un beneficio anticipato dal sostituto d’imposta e soggetto a verifica.
Se, in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi, risulta che il lavoratore non possedeva i requisiti, l’importo ricevuto indebitamente viene recuperato.
Il dipendente potrebbe quindi trovarsi:
- una consistente trattenuta nel cedolino di conguaglio;
- un modello 730 a debito;
- la richiesta di restituzione di diverse mensilità del trattamento;
- un rimborso fiscale ridotto o completamente assorbito dal recupero del bonus.
Nei casi più critici, la restituzione può arrivare fino all’intero importo annuale di 1.200 euro.
La rinuncia preventiva è particolarmente consigliabile quando il dipendente:
- prevede di superare la soglia reddituale prevista;
- possiede altri redditi non conosciuti da NoiPA;
- ha contemporaneamente o successivamente più rapporti di lavoro;
- percepisce la NASpI nello stesso anno;
- non è in grado di determinare con certezza il proprio reddito complessivo;
- ha già ricevuto il trattamento integrativo da un altro sostituto d’imposta;
- in passato ha dovuto restituire il beneficio in sede di conguaglio o mediante il modello 730.
Rinunciare all’erogazione mensile non significa necessariamente perdere il beneficio. Se, al termine dell’anno, il trattamento risulterà effettivamente spettante, il lavoratore potrà recuperarlo attraverso il conguaglio fiscale o la dichiarazione dei redditi.
La rinuncia consente quindi di evitare il rischio di ricevere oggi somme che potrebbero essere richieste indietro domani.
NoiPA mette a disposizione un apposito servizio per comunicare la rinuncia al trattamento integrativo oppure revocare una rinuncia precedentemente presentata.
La procedura prevede generalmente i seguenti passaggi:
- accedere all’area riservata di NoiPA;
- entrare nella sezione “Servizi”;
- selezionare l’ambito “Stipendiali”;
- aprire il servizio dedicato alla gestione del trattamento integrativo o dei benefici fiscali;
- selezionare il beneficio al quale si intende rinunciare;
- confermare l’operazione e conservarne la ricevuta.
La rinuncia potrà essere successivamente revocata qualora cambino le condizioni reddituali del dipendente.
Dal 2025, accanto al trattamento integrativo, sono presenti ulteriori benefici fiscali collegati al taglio del cuneo: un bonus per determinati redditi fino a 20.000 euro e un’ulteriore detrazione per redditi superiori a 20.000 e fino a 40.000 euro.
Si tratta di misure diverse, con requisiti e sistemi di calcolo differenti. Prima di effettuare una rinuncia su NoiPA è quindi indispensabile controllare esattamente quale beneficio si sta disattivando. Le regole sono illustrate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E del 16 maggio 2025.
Per Docenti e ATA il trattamento integrativo può rappresentare un aiuto economico importante, ma solo quando viene percepito nel rispetto dei requisiti previsti.
Chi possiede più redditi, cambia datore di lavoro, percepisce la NASpI o prevede di superare le soglie stabilite non dovrebbe limitarsi a controllare il singolo cedolino. È necessario effettuare una verifica complessiva della propria posizione fiscale.
Quando il diritto è incerto, rinunciare preventivamente al beneficio può essere la scelta più prudente: si evita una futura restituzione e, se la somma risulterà effettivamente spettante, sarà comunque possibile recuperarla in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi.
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