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La Carta docente spetta anche ai docenti con supplenze brevi Le ultime pronunce
Per anni la Carta del docente è stata considerata un beneficio riservato quasi esclusivamente agli insegnanti di ruolo. Poi è arrivata la giurisprudenza a incrinare questo impianto, prima aprendo ai precari con incarico annuale o fino al 30 giugno, e poi spingendosi oltre. Oggi il punto vero non è più soltanto se i docenti a tempo determinato possano accedere al bonus per la formazione, ma se questo diritto debba essere riconosciuto anche a chi ha svolto supplenze brevi e saltuarie. E le risposte più recenti dei giudici stanno andando sempre più chiaramente in quella direzione.
Il primo passaggio decisivo, in Italia, è arrivato con la Cassazione. Con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, la Suprema Corte ha affermato che la Carta del docente spetta anche ai docenti non di ruolo con incarico annuale fino al 31 agosto e a quelli con contratto fino al termine delle attività didattiche, cioè al 30 giugno. La stessa linea è stata poi richiamata anche dalla Corte costituzionale, che nella sentenza n. 121 del 22 luglio 2025 ha preso atto dell’estensione del beneficio ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali, ritenendo non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sulla copertura finanziaria della misura.
La vera svolta sul fronte delle supplenze brevi, però, arriva dall’Europa. Nella causa C-268/24, ZT contro Ministero dell’Istruzione e del Merito, decisa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea il 3 luglio 2025, il nodo era proprio l’esclusione dei docenti precari incaricati di supplenze di breve durata dalla Carta elettronica per la formazione. Le sintesi disponibili della decisione indicano che la Corte ha censurato questa esclusione alla luce della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, cioè del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori stabili quando svolgono funzioni comparabili. In altre parole: se il docente precario svolge le stesse attività del collega di ruolo, l’esclusione automatica dal beneficio non regge.
Dopo la pronuncia europea, i giudici italiani hanno iniziato a muoversi di conseguenza. Un passaggio molto significativo è la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, Sezione lavoro, depositata il 5 febbraio 2026, che ha riconosciuto il diritto alla Carta del docente anche agli insegnanti che avevano svolto supplenze brevi e temporanee negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Nello stesso solco si inseriscono anche successive decisioni del Tribunale di Brescia nel 2026, che confermano come il principio stia ormai prendendo corpo anche nella giurisprudenza di merito.
Il paradosso, però, è che il piano giurisprudenziale e quello amministrativo oggi non coincidono ancora del tutto. Per l’anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato la riattivazione della Carta dal 9 marzo 2026, con importo ridotto a 383 euro e platea estesa ai docenti di ruolo, ai supplenti annuali al 31 agosto, ai docenti con contratto fino al 30 giugno e al personale educativo. Ma i docenti con supplenze brevi e temporanee restano tuttora esclusi dall’accredito automatico sulla piattaforma. Questo significa che, allo stato, il loro diritto emerge soprattutto sul terreno dei ricorsi e delle sentenze, più che attraverso un riconoscimento amministrativo diretto.
È proprio qui che si colloca la novità più importante. Dire oggi che “la Carta del docente spetta anche ai supplenti brevi” è corretto se si guarda all’evoluzione della giurisprudenza, soprattutto dopo la decisione della Corte di giustizia UE del luglio 2025 e le pronunce di merito del 2026. Non è invece ancora corretto dire che quel diritto sia pienamente recepito, in via automatica, dalla disciplina applicativa vigente. Il risultato è una frattura sempre più evidente: da una parte i giudici affermano il principio di parità di trattamento, dall’altra il sistema continua a riconoscere il bonus senza contenzioso solo ad alcune categorie di precari.
La questione, quindi, non è più marginale. Le “ultime pronunce” non rappresentano soltanto una serie di decisioni favorevoli ai singoli ricorrenti, ma segnano un cambio di paradigma: la formazione non può essere considerata un diritto pieno per chi insegna stabilmente e un beneficio intermittente per chi lavora con contratti brevi, pur svolgendo le stesse funzioni nella scuola statale. Ed è su questo terreno che si giocheranno i prossimi sviluppi: o con un adeguamento normativo che recepisca fino in fondo l’indirizzo dei giudici, oppure con un nuovo aumento del contenzioso promosso dai docenti esclusi.
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