NOTIZIE - PERSONALE SCUOLA DOCENTI E ATA
Docenti e Ata in pensione a 70 anni In quali casi è possibile?
Nel dibattito sulle pensioni nella scuola, l’idea che docenti e personale ATA possano “andare in pensione a 70 anni” rischia di generare equivoci. La regola ordinaria, infatti, resta la pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi; nella scuola, per le cessazioni dal 1° settembre 2026, il collocamento avviene d’ufficio se i 67 anni e i 20 anni di contribuzione sono maturati entro il 31 agosto 2026, mentre se i 67 anni si compiono entro il 31 dicembre 2026 la cessazione può avvenire a domanda.
Il primo vero caso in cui il traguardo dei 70 anni entra in gioco riguarda chi, arrivato ai 67 anni, non ha ancora raggiunto il minimo contributivo per la pensione di vecchiaia. La disciplina speciale della scuola, contenuta nell’articolo 509, comma 3, del d.lgs. 297/1994, continua infatti a consentire la permanenza in servizio solo per raggiungere l’anzianità minima utile alla pensione e comunque non oltre il compimento dei 70 anni. La circolare del MIM sulle cessazioni dal 1° settembre 2026 ribadisce proprio che nel 2026 restano in servizio solo i soggetti che compiono 67 anni entro il 31 agosto 2026 ma non hanno 20 anni di contributi entro quella data.
Questo significa che non esiste, per docenti e ATA, un diritto generalizzato a scegliere liberamente di lavorare fino a 70 anni. La permanenza non serve a prolungare la carriera per convenienza personale, né a maturare un assegno più alto in assenza dei presupposti di legge: serve solo a colmare il divario contributivo minimo richiesto per la pensione di vecchiaia.
Accanto a questa regola storica del comparto scuola, dal 1° gennaio 2025 esiste poi un diverso istituto generale per le pubbliche amministrazioni: la legge di bilancio 2025 consente di trattenere in servizio il personale fino al compimento dei 70 anni, ma solo entro il limite del 10% delle facoltà assunzionali e soltanto se l’amministrazione ritiene necessario continuare ad avvalersene per esigenze organizzative, tutoraggio e affiancamento ai neoassunti. La direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione chiarisce inoltre che questa misura non attribuisce alcun diritto automatico al lavoratore, richiede una scelta motivata dell’amministrazione, presuppone il consenso dell’interessato e, sul piano del merito, esclude chi non abbia una valutazione almeno ottima o eccellente.
C’è infine un altro profilo, spesso confuso con la permanenza in servizio: la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo può essere conseguita anche a 70 anni, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, senza il requisito dell’importo soglia della pensione. È una possibilità prevista dall’articolo 24, comma 7, della riforma Fornero e richiamata dall’INPS, ma non coincide automaticamente con il diritto a restare in servizio nella scuola fino a quell’età.
Il quadro, peraltro, non è del tutto chiuso. La Corte di cassazione ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’articolo 509, comma 3, proprio nella parte in cui fissa il tetto dei 70 anni per il personale scolastico che non ha ancora raggiunto il minimo pensionistico, ipotizzando un contrasto con il mancato adeguamento alla speranza di vita. Ad oggi risulta pubblicata l’ordinanza di rimessione; questo significa che il tema è aperto sul piano giudiziario, ma non che la regola vigente sia già cambiata.
In conclusione, dire che “docenti e ATA vanno in pensione a 70 anni” è corretto solo in casi limitati. Oggi, nella scuola, il riferimento principale resta il pensionamento ordinario a 67 anni; i 70 anni entrano in gioco soprattutto per chi deve raggiungere il minimo contributivo oppure, in via eccezionale, nell’ambito del nuovo trattenimento in servizio deciso dall’amministrazione e non dal dipendente. Più che di una nuova età pensionabile generalizzata, dunque, bisogna parlare di eccezioni ben delimitate dalla legge.
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