NOTIZIE - PERSONALE SCUOLA DOCENTI E ATA
Convocazioni personale Docente e Ata Quando è possibile lasciare un incarico per accettarne un altro
Con l’avvio delle convocazioni, molti docenti e lavoratori ATA si trovano davanti a una scelta delicata: accettare subito una supplenza breve oppure attendere un incarico più favorevole?
La possibilità di lasciare un contratto già sottoscritto non dipende soltanto dalla durata della nuova supplenza. Occorre considerare anche il canale attraverso il quale sono state conferite le due nomine: GAE, GPS, graduatorie d’istituto o interpello.
Un errore può trasformarsi in abbandono del servizio e determinare pesanti conseguenze sulle successive convocazioni.
Per i docenti, la disciplina è contenuta nell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, che regola le GPS e le graduatorie d’istituto per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.
La regola più importante è la seguente: il docente che sta svolgendo una supplenza temporanea conferita mediante graduatoria d’istituto può lasciarla per accettare una supplenza annuale, con scadenza al 31 agosto, oppure una supplenza sino al termine delle attività didattiche, con scadenza al 30 giugno.
Si tratta della principale possibilità di miglioramento consentita dalla normativa.
Un docente può lasciare, ad esempio:
- una supplenza per la sostituzione di un lavoratore assente;
- un contratto di pochi giorni o settimane;
- una supplenza fino al rientro del titolare;
- una nomina temporanea conferita dalla graduatoria d’istituto;
per accettare un incarico al 30 giugno o al 31 agosto attribuito dalle GAE o dalle GPS.
Il docente deve, però, comunicare formalmente alla scuola la cessazione dal precedente incarico e documentare la nuova nomina. È opportuno evitare comunicazioni soltanto telefoniche e utilizzare sempre una PEC, un’e-mail istituzionale o una dichiarazione protocollata.
In linea generale, no.
Un docente che ha già preso servizio su una supplenza temporanea non può abbandonarla per accettare un’altra supplenza breve, anche se:
- la nuova scuola è più vicina;
- l’orario è più conveniente;
- il numero delle ore è maggiore;
- la classe di concorso è diversa;
- il nuovo incarico sembra destinato a durare più a lungo.
Non è sufficiente che la seconda proposta sia genericamente “migliore”. Per lasciare legittimamente la supplenza breve, il nuovo contratto deve rientrare tra quelli annuali al 31 agosto o sino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.
No. Una volta assunto servizio su una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto conferita dalle GAE o dalle GPS, non è possibile lasciare l’incarico per accettarne un altro della stessa natura.
Il divieto opera anche se la nuova proposta riguarda:
- una scuola più vicina;
- una cattedra completa al posto di uno spezzone;
- una diversa classe di concorso;
- il passaggio dal sostegno al posto comune;
- una sede ritenuta più favorevole;
- un contratto al 31 agosto al posto di quello al 30 giugno, se la prima nomina è già stata conferita e assunta da GAE o GPS.
L’assegnazione ottenuta attraverso la procedura informatizzata non può essere considerata provvisoria in attesa di una nomina migliore.
Chi accetta uno spezzone non può semplicemente abbandonarlo quando riceve una nuova convocazione. Può, invece, esercitare il diritto al completamento dell’orario, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa.
Il completamento può realizzarsi mediante altri spezzoni compatibili con:
- l’orario già assegnato;
- la raggiungibilità delle sedi;
- i limiti territoriali previsti;
- l’orario obbligatorio corrispondente al posto o alla classe di concorso.
Occorre quindi distinguere tra completamento dell’orario, che può essere consentito, e abbandono del primo contratto per accettarne un altro, che può determinare una sanzione.
Anche le supplenze ottenute attraverso gli interpelli non sono incarichi liberamente revocabili.
Una volta accettata la proposta e iniziato il servizio, il docente è vincolato al contratto. L’eventuale possibilità di lasciarlo deve essere valutata sulla base della durata dell’incarico, del canale di reclutamento e delle disposizioni contenute nell’avviso.
L’interpello non rappresenta, quindi, una modalità per cambiare liberamente scuola durante l’anno. Prima di accettare è necessario controllare attentamente:
- data di scadenza del contratto;
- numero delle ore;
- sede di servizio;
- eventuali sedi associate;
- termine previsto per la presa di servizio;
- conseguenze della rinuncia o dell’abbandono.
È fondamentale distinguere tre situazioni.
La rinuncia si verifica quando l’aspirante rifiuta la proposta prima che il rapporto di lavoro venga perfezionato.
La mancata presa di servizio si verifica quando il docente accetta oppure viene individuato quale destinatario della nomina, ma non si presenta entro il termine stabilito.
L’abbandono si verifica, invece, quando il lavoratore ha già assunto servizio e interrompe unilateralmente il rapporto senza rientrare in una delle ipotesi consentite.
Quest’ultima situazione è la più grave. Le conseguenze previste dalla nuova disciplina possono estendersi alle successive possibilità di conseguire supplenze e non riguardare soltanto la scuola presso la quale il servizio è stato interrotto. Le regole sulle sanzioni sono state rese più severe per il biennio GPS 2026/2028. La disciplina è contenuta nell’Ordinanza ministeriale n. 27/2026.
Per il personale ATA continua a trovare applicazione il D.M. n. 430 del 13 dicembre 2000.
Anche in questo caso è possibile lasciare una supplenza temporanea per accettare:
- una supplenza annuale al 31 agosto;
- una supplenza sino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.
Pertanto, il collaboratore scolastico, l’assistente amministrativo o l’assistente tecnico impegnato in una sostituzione breve può accettare un incarico al 30 giugno o al 31 agosto.
La normativa consente questo passaggio perché il nuovo contratto garantisce una durata predeterminata e una maggiore stabilità lavorativa.
Il personale ATA non può, invece, lasciare liberamente una supplenza già in corso per accettarne un’altra soltanto perché più favorevole.
In particolare, non è normalmente possibile:
- lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve;
- cambiare incarico soltanto per avvicinarsi alla propria residenza;
- interrompere un contratto per ottenere più ore;
- lasciare una supplenza al 30 giugno per un’altra al 30 giugno;
- cambiare contratto soltanto perché la nuova proposta riguarda un diverso profilo professionale;
- lasciare un incarico al 30 giugno per uno al 31 agosto dopo avere già assunto servizio su una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
L’abbandono del servizio comporta, per il personale ATA, la perdita della possibilità di conseguire altre supplenze nell’anno scolastico in corso secondo quanto previsto dall’articolo 7 del D.M. n. 430/2000.
Prima di interrompere qualsiasi contratto è consigliabile chiedere alla nuova scuola una comunicazione scritta contenente:
- tipologia della nomina;
- graduatoria utilizzata;
- profilo o classe di concorso;
- numero delle ore;
- sede di servizio;
- decorrenza e scadenza del contratto;
- termine per l’accettazione e la presa di servizio.
Solo dopo avere verificato che il passaggio sia consentito si dovrebbe presentare alla scuola di provenienza una formale dichiarazione di cessazione per accettazione di un incarico al 30 giugno o al 31 agosto.
Non è prudente lasciare il servizio sulla base di una semplice telefonata o di una convocazione che non garantisca l’effettiva attribuzione del nuovo posto.
La ricezione di una convocazione non equivale all’attribuzione della supplenza. Molte scuole convocano contemporaneamente più candidati per verificare la disponibilità.
Il lavoratore non deve quindi abbandonare l’incarico già in corso finché non abbia ricevuto una proposta formale e non sia certo di essere il destinatario della nuova nomina.
Allo stesso modo, una manifestazione di disponibilità non sempre coincide con l’accettazione definitiva: occorre leggere attentamente il testo della convocazione e rispettare i termini indicati dalla scuola.
La possibilità di cambiare supplenza esiste, ma rappresenta un’eccezione e non una regola generale.
Per docenti e ATA il passaggio normalmente consentito è quello da una supplenza temporanea a un incarico al 30 giugno o al 31 agosto. Non è invece possibile abbandonare un contratto già iniziato per accettarne semplicemente uno più comodo, con più ore o presso una scuola più vicina.
Prima di rinunciare, non assumere servizio o interrompere un incarico è sempre opportuno verificare il tipo di contratto e la graduatoria utilizzata. Una decisione affrettata può determinare l’esclusione dalle successive supplenze e compromettere l’intero anno scolastico.
AssetScuola invita pertanto il personale docente e ATA a richiedere assistenza prima di formalizzare qualsiasi rinuncia o abbandono del servizio.
Per informazioni invia un'email all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
oppure contattaci ai numeri: 800864918 – 3888611942 – 3273628549 – 3894395607
I nostri responsabili restano a disposizione per fornire i chiarimenti richiesti.







