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Convocazioni da GPS: attenzione a rinunce e mancata presa di servizio Le sanzioni possono valere per tutto il biennio
Con l’avvio delle nomine da Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per l’anno scolastico 2026/2027, migliaia di docenti attendono l’esito della procedura informatizzata. Quest’anno, però, è necessario prestare particolare attenzione: l’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 ha introdotto un regime sanzionatorio particolarmente severo in caso di rinuncia alla supplenza, mancata presa di servizio o abbandono dell’incarico.
Le conseguenze, in alcuni casi, non si limitano al singolo anno scolastico, ma possono estendersi all’intero periodo di validità delle GPS 2026/2028.
Un primo punto deve essere chiarito.
Nella procedura informatizzata delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, il docente indica preventivamente le proprie preferenze nella cosiddetta domanda delle 150 preferenze.
L’articolo 12 dell’O.M. 27/2026 stabilisce espressamente che l’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Non bisogna quindi considerare l’inserimento di una scuola, di un comune o di un distretto come una semplice manifestazione di interesse: se l’algoritmo assegna quella disponibilità, l’incarico viene attribuito sulla base della scelta effettuata dal docente.
È per questo motivo che la compilazione delle preferenze deve essere effettuata con estrema attenzione, indicando soltanto sedi e tipologie di posto che si è realmente disponibili ad accettare.
La disciplina è contenuta nell’articolo 15, comma 1, lettera a), dell’O.M. 27/2026.
Il docente che, dopo aver ricevuto una supplenza da GAE o GPS:
- rinuncia all’assegnazione;
- oppure non assume servizio entro il termine stabilito dall’Amministrazione,
perde la possibilità di ottenere supplenze annuali al 31 agosto e supplenze fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
La conseguenza è particolarmente rilevante perché non riguarda soltanto la classe di concorso o la scuola oggetto della rinuncia.
La preclusione opera infatti, secondo l’Ordinanza, per tutte le classi di concorso e per tutti i posti di insegnamento di ogni grado per i quali l’aspirante possieda titolo, sia dalle GAE sia dalle GPS e, nei casi previsti dalla norma, anche attraverso graduatorie di istituto e interpelli per gli incarichi annuali o fino al 30 giugno.
La sanzione può quindi durare due anni
Questa è una delle novità alle quali prestare maggiore attenzione.
Le GPS attualmente in vigore hanno validità per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028. La norma non limita la sanzione all’anno nel quale si verifica la rinuncia, ma parla dell’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
Una rinuncia effettuata nell’anno scolastico 2026/2027 può quindi produrre conseguenze anche sulle possibilità di ottenere un incarico annuale nel successivo anno scolastico 2027/2028.
La rinuncia a una nomina da GAE o GPS e la mancata presa di servizio non comportano, di per sé, la perdita di qualsiasi possibilità di lavorare nella scuola.
L’articolo 15, comma 1, lettera a), richiama infatti le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche, mentre non comprende le supplenze brevi e temporanee indicate dall’articolo 2, comma 6, lettera c).
Pertanto, in linea generale resta la possibilità di ottenere supplenze brevi e temporanee dalle graduatorie di istituto, sempre che non ricorrano altre cause di esclusione o sanzioni.
Diversa e molto più pesante è la situazione di chi prende servizio e successivamente abbandona l’incarico.
L’articolo 15, comma 1, lettera b), stabilisce che l’abbandono comporta la perdita della possibilità di conseguire tutte le tipologie di supplenza, comprese quelle brevi e temporanee, per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado di istruzione e per l’intero periodo di validità delle graduatorie.
In sintesi:
rinuncia o mancata presa di servizio da GPS → niente ulteriori incarichi al 31 agosto o 30 giugno per tutto il biennio, ma restano in linea generale le supplenze brevi;
abbandono dopo la presa di servizio → esclusione dalla possibilità di ottenere anche le supplenze brevi, sempre per l’intero periodo di validità delle graduatorie.
Occorre distinguere la rinuncia a una supplenza già assegnata dalla mancata presentazione della domanda per le 150 preferenze.
L’articolo 12, comma 4, stabilisce che chi non presenta l’istanza rinuncia, per l’anno scolastico di riferimento, alle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per tutte le graduatorie alle quali avrebbe titolo.
Si tratta quindi di una conseguenza differente rispetto alla rinuncia a un incarico già attribuito, che invece può avere effetti per l’intero biennio.
Altro caso particolarmente importante riguarda chi presenta la domanda delle 150 preferenze ma decide di non inserire tutte le sedi disponibili.
La mancata indicazione di una sede, di una classe di concorso o di una tipologia di posto viene considerata rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse.
Se, al proprio turno di nomina, il docente non può essere soddisfatto sulle preferenze indicate, viene considerato rinunciatario rispetto a quelle che ha omesso e non potrà ottenere l'incarico da quella graduatoria per quelle sedi o tipologie nel corso dell'anno scolastico di riferimento.
Questo significa che non è obbligatorio inserire tutte le scuole della provincia. Anzi, alla luce delle nuove sanzioni, può essere prudente non indicare sedi nelle quali non si sarebbe realmente disposti a prendere servizio.
Le sanzioni non sono identiche quando la supplenza viene proposta direttamente da una scuola attraverso le graduatorie di istituto.
In questo caso, la rinuncia a una proposta contrattuale produce normalmente effetti sulla specifica graduatoria di istituto e per il relativo anno scolastico, secondo le condizioni previste dall’articolo 15, comma 2.
La stessa Ordinanza precisa inoltre che la mancata risposta entro i termini a una proposta contrattuale effettivamente pervenuta al docente equivale a rinuncia esplicita.
Molto più grave resta invece l'abbandono del servizio anche per un incarico proveniente da graduatoria d'istituto: in questo caso la sanzione si estende alla possibilità di ottenere qualsiasi supplenza per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.
L'O.M. 27/2026 mantiene una specifica possibilità: chi è già in servizio con una supplenza breve o temporanea può lasciarla per accettare una supplenza annuale al 31 agosto oppure fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.
La norma precisa anche che il docente non è obbligato a effettuare il cambio: può mantenere la supplenza breve già accettata senza subire la sanzione prevista per la rinuncia alla nuova proposta.
Un ulteriore elemento merita particolare cautela.
Nel testo dell'Ordinanza il Ministero ha espressamente dichiarato di non aver accolto la proposta di introdurre una generale esclusione delle sanzioni in presenza di un “giustificato motivo” documentato. La motivazione indicata è legata al nuovo sistema di scorrimento delle graduatorie e alla necessità di rendere effettivo il regime sanzionatorio.
Per questo motivo non è prudente presumere che una rinuncia venga automaticamente giustificata da una circostanza personale sopravvenuta: le singole situazioni devono essere valutate attentamente prima di rinunciare o non assumere servizio.
Con l'inizio delle operazioni di nomina diventa quindi fondamentale verificare quotidianamente:
- le pubblicazioni dell'Ufficio scolastico provinciale;
- l'indirizzo e-mail comunicato nella domanda;
- l'esito delle procedure informatizzate;
- la scuola e la tipologia di posto attribuite;
- il termine entro il quale deve essere effettuata la presa di servizio.
L'articolo 12 precisa che le disponibilità derivanti da rinunce o sopraggiunte successivamente possono essere utilizzate in ulteriori fasi di attribuzione, a favore degli aspiranti ancora utilmente collocati e non già destinatari di incarico sulla base delle preferenze espresse.
Con le GPS 2026/2028 la scelta delle preferenze assume quindi un'importanza ancora maggiore.
Inserire una scuola molto distante, un intero comune o un distretto senza aver valutato concretamente la possibilità di raggiungere la sede può trasformarsi in un problema nel momento in cui l'algoritmo attribuisce proprio quella disponibilità.
La regola da ricordare è semplice: ogni preferenza inserita deve corrispondere a una sede che si è effettivamente disposti ad accettare.
Una rinuncia successiva all'assegnazione non è infatti priva di conseguenze e, secondo la nuova disciplina, può compromettere la possibilità di ottenere incarichi al 30 giugno o al 31 agosto per tutto il biennio GPS 2026/2028.
Prima di rinunciare, non assumere servizio o abbandonare un incarico è quindi opportuno verificare attentamente la propria posizione e le conseguenze previste dall'O.M. n. 27/2026, perché le tre situazioni producono effetti differenti e, in alcuni casi, particolarmente pesanti.
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