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Elenchi regionali per vincitori del concorso Si attende a giorni il bando. Quando le domande?
Negli ultimi mesi si parla sempre più spesso di elenchi regionali collegati ai concorsi scuola: uno strumento pensato per rendere più “scorrevole” la copertura dei posti vacanti, soprattutto quando le graduatorie ordinarie non bastano. La novità è stata introdotta con il DL 45/2025, poi convertito nella Legge 79/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 giugno 2025.
Il punto che sta creando più domande (e anche un po’ di confusione) è questo: non si tratta di una graduatoria “automatica” per tutti, ma di elenchi a domanda, che entreranno in gioco dalle immissioni in ruolo dell’a.s. 2026/2027 e che hanno regole precise su chi può inserirsi e in che ordine.
Nel linguaggio comune capita di leggere “elenchi regionali per vincitori del concorso”, ma la misura riguarda soprattutto chi ha superato le prove (idonei) e rischia di rimanere fuori dalle assunzioni ordinarie per esaurimento posti o per limiti delle graduatorie “classiche”.
I vincitori, in genere, hanno già una strada tracciata tramite le graduatorie del concorso; gli elenchi regionali sono invece pensati come canale aggiuntivo che si attiva dopo le assunzioni ordinarie, quando restano posti scoperti.
Potranno presentare domanda i candidati che congiuntamente:
- hanno partecipato a procedure concorsuali bandite dal 1° gennaio 2020 (posti comuni o sostegno; infanzia, primaria, secondaria di I e II grado);
- hanno conseguito almeno 70/100 alla prova orale (con particolarità per i casi con prova pratica integrata).
Tra le procedure indicate: ordinari 2020, STEM, educazione motoria primaria, concorsi PNRR1 e PNRR2 (con i relativi decreti direttoriali).
Non possono presentare domanda:
- docenti già a tempo indeterminato;
- docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.
La struttura descritta nelle anticipazioni prevede elenchi:
- distinti per classe di concorso e tipologia di posto;
- ordinati prima per cronologia della procedura concorsuale;
- e, a parità di procedura, per punteggio complessivo (scritto + orale).
Un elemento molto discusso è che, nella bozza, il posizionamento sarebbe legato solo ai punteggi delle prove, senza incidere titoli e (in alcune ricostruzioni) senza valorizzare il servizio, proprio per evitare disomogeneità tra commissioni. Su questo però il testo è indicato come ancora modificabile.
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