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Scelta delle 150 sedi GPS Bisogna scegliere un numero minimo di sedi?
Non è obbligatorio scegliere 150 sedi e non esiste un numero minimo di scuole da indicare. Il limite di 150 rappresenta il numero massimo di preferenze che il docente può inserire. Attenzione, però: le sedi non indicate vengono considerate come rinunciate.
È uno dei dubbi più frequenti tra i docenti che in questi giorni stanno compilando la domanda per l’attribuzione delle supplenze da GAE e GPS per l’anno scolastico 2026/2027: quante sedi bisogna necessariamente scegliere? Esiste un numero minimo da inserire per poter inoltrare correttamente la domanda?
La risposta è no. Non è previsto l’obbligo di indicare tutte e 150 le preferenze e non risulta stabilita una soglia minima di sedi da selezionare.
Per l’anno scolastico 2026/27 le funzioni per la presentazione dell’istanza sono aperte dalle ore 14 del 16 luglio alle ore 14 del 29 luglio 2026 attraverso Istanze Online.
Non sono “150 scuole”, ma 150 preferenze
È opportuno innanzitutto chiarire un equivoco abbastanza diffuso. Quando si parla comunemente di “scelta delle 150 scuole” sarebbe più corretto parlare di massimo 150 preferenze.
L’aspirante può infatti utilizzare preferenze:
puntuali, indicando una specifica istituzione scolastica;
oppure sintetiche, indicando, secondo le possibilità offerte dalla procedura, ambiti territoriali più ampi.
L'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 stabilisce che, attraverso la procedura informatizzata, gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, le sedi di organico relative ai gradi di istruzione richiesti.
Questo significa che una singola preferenza sintetica può comprendere più istituzioni scolastiche. Non è quindi necessario utilizzare una preferenza distinta per ogni singola scuola.
Bisogna inserire almeno un certo numero di sedi?
No.
Le 150 rappresentano un tetto massimo, non un numero che il candidato è obbligato a raggiungere.
Un docente può quindi presentare la propria domanda indicando soltanto le sedi nelle quali sarebbe effettivamente disponibile ad assumere servizio.
La scelta, tuttavia, deve essere fatta con molta attenzione perché l'Ordinanza ministeriale stabilisce espressamente che la mancata indicazione di alcune sedi, classi di concorso o tipologie di posto costituisce rinuncia limitatamente alle preferenze non espresse.
In altre parole: nessuno obbliga il docente a scegliere tutte le sedi della provincia, ma ciò che non viene indicato non potrà essere considerato dall'algoritmo come una normale preferenza dell'aspirante.
Un esempio pratico
Immaginiamo un docente inserito nelle GPS di una provincia con numerose scuole.
Il docente decide di essere disponibile soltanto per 20 istituti perché gli altri risultano troppo distanti dalla propria abitazione.
Può tranquillamente presentare la domanda con quelle 20 preferenze.
Se però, nel momento in cui l'algoritmo arriva alla sua posizione, risultassero disponibili esclusivamente scuole che non ha indicato, tali sedi non gli potranno essere attribuite.
L'O.M. 27/2026 è particolarmente chiara: qualora l'aspirante non possa essere soddisfatto rispetto alle preferenze espresse, viene considerato rinunciatario con riferimento alle sedi, classi di concorso o tipologie di posto per le quali non ha espresso preferenza.
Meglio inserire tutte le 150 preferenze?
Non necessariamente.
La scelta dovrebbe essere effettuata sulla base della reale disponibilità del docente ad accettare l'incarico.
Inserire una scuola molto distante soltanto per “riempire” le 150 preferenze potrebbe infatti rivelarsi controproducente. L'assegnazione viene effettuata seguendo l'ordine delle classi di concorso, delle tipologie di posto e delle preferenze indicate dall'aspirante. L'Ordinanza precisa inoltre che l'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse comporta l'accettazione della stessa.
La regola più prudente è quindi semplice: indicare tutte le sedi nelle quali si sarebbe realmente disponibili a lavorare, senza sentirsi obbligati a raggiungere quota 150.
Attenzione anche all'ordine delle preferenze
Non conta soltanto quante preferenze vengono inserite, ma anche come vengono ordinate.
L'algoritmo procede secondo l'ordine indicato nella domanda e assegna l'aspirante sulla prima soluzione disponibile compatibile con la sua posizione in graduatoria e con le opzioni espresse.
Per questo motivo è opportuno collocare nelle prime posizioni le scuole, i comuni o le altre preferenze che si desiderano maggiormente e lasciare nelle posizioni successive quelle considerate meno favorevoli.
Dunque, alla domanda “esiste un numero minimo di sedi da scegliere nella domanda delle 150 preferenze GPS?”, la risposta è negativa.
Non bisogna inserire obbligatoriamente 150 preferenze e non è stabilito un numero minimo.
Bisogna però ricordare il principio fondamentale previsto dall'O.M. 27/2026: non indicare una sede equivale a non rendersi disponibili per quella sede.
Di conseguenza, la compilazione non dovrebbe trasformarsi in una corsa a raggiungere il numero 150. È molto più importante costruire una lista ragionata, inserendo tutte le sedi realmente accettabili e ordinandole secondo le proprie effettive priorità.
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